Prescrizione risarcimento danni: cosa cambia con la nuova legge Gelli

Prescrizione risarcimento danni

Prescrizione risarcimento danni, malasanità: cosa è cambiato con la nuova legge Gelli?

Prescrizione risarcimento danni: con il nuovo decreto legge Gelli – Bianco vengono introdotti alcuni cambiamenti profondi nella determinazione dei tempi di prescrizione utili alla denuncia di eventi di malasanità. Viene introdotto il concetto di doppio binario, che di fatto ha dimezzato i termini di prescrizione legati alle azioni rivolte al personale sanitario rispetto a quelli rivolti alla struttura.

La legge Gelli, che affronta Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che incide sulla responsabilità degli operatori sanitari, sia da un punto di vista civilistico che penalistico, è entrata in vigore il 1° aprile 2017.

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Ha portato con sé notevoli cambiamenti in molti aspetti per quello che riguarda la responsabilità medica, compresi i tempi di prescrizione dell’azione per il risarcimento dei danni subiti dal paziente. Ma il cambiamento più grande riguarda il fatto che viene invertito l’onere della prova.
La legge Gelli infatti sancisce il superamento della responsabilità da contatto sociale, secondo la quale il medico assumeva specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente, e qualora li avesse violati avrebbe dovuto risarcire il danno nelle forme della responsabilità contrattuale.

Puoi approfondire leggendo qui: “Tempi per denunciare medico: malasanità e prescrizione

Prima del decreto era il medico che per discolparsi doveva dimostrare che il danno riportano della prestazione non era conseguito da una causa a lui imputabile; da marzo invece è il paziente che deve dimostrare la colpa del medico, fornendo prove dell’evento (la lesione), prove sulla causa (colpa del medico), e prove sul nesso di causalità tra condotta ed evento. Ora invece dovrà essere il paziente a dare prova dell’inadempimento e dell’entità del danno, mentre il medico, o l’ospedale, dovrà dimostrare, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, che il danno è avvenuto per cause a lui non imputabili.
Occorre fare una specifica sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura: in questo caso le prove dovrà fornirle la struttura stessa, con la conseguenza che il paziente potrà limitarsi a dedurre in giudizio l’inadempimento qualificato e tecnico dell’ente che lo ha curato.
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Cos’è il “doppio binario” della responsabilità medica

La riforma, come dicevamo, ha introdotto un concetto che configura una sorta di “doppio binario” in materia di responsabilità civile, decretando che la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale (seppur con l’eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti) mentre quella delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, è sempre di natura contrattuale.

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Prescrizione risarcimento danni e legge Gelli

Tra le modifiche della legge Gelli interessante è anche quella legata ai tempi di prescrizione, come dicevamo all’inizio. L’articolo 2947 del codice civile sancisce che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato“. Quindi la responsabilità extracontrattuale del medico è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale. quindi sarà possibile denunciare un fatto di malasanità contro il medico entro i 5 anni.

Invece l’articolo 2946 del codice civile dice che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“. Quindi la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata comporta l’assoggettamento dell’azione nei suoi confronti al termine prescrizionale ordinario decennale.

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