Prescrizione risarcimento danni, malasanità: cosa è cambiato con la nuova legge Gelli?
Prescrizione risarcimento danni: con il nuovo decreto legge Gelli – Bianco vengono introdotti alcuni cambiamenti profondi nella determinazione dei tempi di prescrizione utili alla denuncia di eventi di malasanità. Viene introdotto il concetto di doppio binario, che di fatto ha dimezzato i termini di prescrizione legati alle azioni rivolte al personale sanitario rispetto a quelli rivolti alla struttura.
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Puoi approfondire leggendo qui: “Tempi per denunciare medico: malasanità e prescrizione“

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Cos’è il “doppio binario” della responsabilità medica
La riforma, come dicevamo, ha introdotto un concetto che configura una sorta di “doppio binario” in materia di responsabilità civile, decretando che la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale (seppur con l’eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti) mentre quella delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, è sempre di natura contrattuale.
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Prescrizione risarcimento danni e legge Gelli
Tra le modifiche della legge Gelli interessante è anche quella legata ai tempi di prescrizione, come dicevamo all’inizio. L’articolo 2947 del codice civile sancisce che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato“. Quindi la responsabilità extracontrattuale del medico è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale. quindi sarà possibile denunciare un fatto di malasanità contro il medico entro i 5 anni.
Invece l’articolo 2946 del codice civile dice che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“. Quindi la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata comporta l’assoggettamento dell’azione nei suoi confronti al termine prescrizionale ordinario decennale.
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